Discariche
Principali novità introdotte dal DM 27.09.2010 nel merito dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica [espandi | comprimi]
Con L'entrata in vigore del DM 27 settembre 2010 contiene alcune sostanziali novità rispetto al precedente DM 03 agosto 2005 con precisi richiami al Regolamento (CE) n° 850/2004 in relazione alle sostanze definite POPs (Persistent Organic Pollutants) e l'eliminazione di alcune sostanze dell'elenco dei parametri da ricercare nel rifiuto. partiamo dalla definizione di Discarica: Area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. il DM 27 settembre 2010 non modifica la normativa relativa all'amianto che rimane disciplinato dal Decreto 29 lulgio 2004, n° 248(GU 234 del 5.10.2004), non viene modificato nemmeno il D.Lgs 81/2008 in particolare il Titolo IX - Capo III (sostanze pericolose).
Le Fonti afferenti del nuovo DM 27.09.2010 sono costituite da:
- Direttiva 1999/31/CE, art. 7 comma 5, del D.Lgs 13 gennaio 2003, n° 36;
- Decisione 2003/33/CE del Consiglio del 19.12.2002 (corrispondente comunitaria del DM in oggetto);
- Regolamento (CE) n° 850/2004 e s.m.i. del Parlamento del consiglio relativo agli inquinanti Organici Persistenti. (vedremo in seguito che in discarica non possono entrare rifiuti contenenti tali sostanze in oltre determinate concentrazioni).
I principi alla base di tutta al normativa europea rimangono quelli di PRECAUZIONE, PREVENZIONE, RIDUZIONE; la gestione dei rifiuti deve avvenire secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza fattibilità tecnica economica e nel rispetto delle norme di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientati.
Il DM 27.09.2010 introduce alcune SOTTOCATEGORIE di discariche, alle tre categorie già previste dal D.Lgs 36/2003:
- Per RIFIUTI INERTI
- Per RIFIUTI NON PERICOLOSI
- Per RIFIUTI PERICOLOSI
si affiancano tre sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:
- Inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile
- In gran parte organici
- Misti non pericolosi con elevato contenuto di organico e inorganico
Sono ammesse DEROGHE fino a tre volte i valori limite più elevati per la corrispondente categoria a condizione che sia effettuata una valutazione del rischio (caso per caso) con particolare riguardo alle emissioni della discarica. Si possono inoltre stabilire limiti più elevati in presenza di elevate concentrazioni di metalli nel FONDO NATURALE dei terreni. Come già previsto dal D.Lgs. n° 36/2003 viene ribadito che: I rifiuti possono essere ammessi in discarica solo dopo trattamento
Come anticipato in premessa le NOVITA' SOSTANZIALI introdotte dal dal nuovo DM 27.09.2010 sono:
1- Richiamo all'applicazione del Regolamento (CE) n. 850/2004 per i POP;
2- Eliminazione di alcune sostanze dalle tabelle relative ai limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discarica (rispetto al DM 03/08/05);
3- Incremento dei limiti per alcuni elementi/sostanze;
4- Esclusione per 46 tipi di rifiuti (come da codice CER) dall'applicazione del limite per il DOC (per alcuni purché trattati mediante processi idonei 8 ridurne in modo consistente l'attività biologica);
5- Introduzione di una nuova tabella per i limiti di accettabilità nell'eluato per l'ammissione di rifiuti pericolosi stabili e non reattivi in discariche per rifiuti non pericolosi (Tab. Sa);
6- Modifiche per le metodiche di analisi dei rifiuti.
Relativamente ai POPs il loro divieto allo smaltimento in discarica è introdotto all'art. 1 comma 5 in recepimento del Regolamento CE 850/2004, lo stesso Regolamento prescrive (in linea generale) che i rifiuti costituiti da POPs o che le contengano, possono essere smaltiti o recuperati purché ne sia assicurata la distruzione o la trasformazione irreversibile, secondo le seguenti operazioni: D9 (trattamento Chimico Fisico), D10 (Incenerimento), R1 (impiego principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia (eccetto i rifiuti contenenti PCB))
Rimane l'obbligo di caratterizzare il rifiuto da parte del produttore (art. 2) mentre per il gestore dell'impianto rimane l'obbligo di verifica della conformità del rifiuto conferito, per i criteri di verifica di conformità si rimanda all'allegato 3 del decreto in oggetto; sui i dati relativi alla verifica rimane l'obbligo di conservazione per 5 anni.
DISCARICHE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI Nelle discariche per rifiuti non pericolosi possono essere conferiti senza caratterizzazione analitica (art. 6 c. 1) i rifiuti urbani di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti, le frazioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente e i rifiuti non pericolosi assimilati per qualità e Quantità ai rifiuti urbani. art. 6 c. 4 - Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del presente decreto, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono, altresl, smaltiti rifiuti pericolosi stabili non reattivi (ad esempio, sottoposti a processo di solidificazione/stabilizzazione, vetrificati) che:
- a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5a ;
- b) hanno una concentrazione in carbonio organico totale (TOC) non superiore al 5%;
- c) hanno il pH non inferiore a 6 e la concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25%;
- d) tali rifiuti non devono essere smaltiti in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili.
Falto salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente decreto, nelle aree delle discariche per rifiuti non pericolosi destinate a ricevere rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, possono essere smaltiti rifiuti non pericolosi che rispettino le condizioni di cui alla tabella 5a.
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Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente decreto, in discarica per rifiuti non pericolosi, e' vietato il conferimento di rifiuti che:
a) contengono PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 10 mg/kg;
b) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni superiori a 0.002 mg/kg;
c) contengono inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) n. 850/2004 e successive modificazioni, non individuati nelle precedenti lettere a) e b), in concentrazioni superiori ai limiti di cui all'allegato IV del medesimo regolamento.
Per consultare il testo completo del DM 27.09.2010 clicca qui.
Note Legali
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