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2012.08.10 - Il decreto 161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" è stato emanato in riferimento alle previsioni contenute nell'articolo 49del D.L. n. 1/2012, ed entrerà in vigore a far data dal 6 ottobre 2012. Il decreto è stato varato con l'obiettivo di ridurre i costi connessi alla produzione e gestione dei materiali di scavo, che essendo ora qualificati come "sottoprodotti" potranno essere trasportati e gestiti con costi più ragionevoli e minori vincoli burocratici. Il materiale di scavo è stato, fino ad oggi, classificato quale rifiuto, con numerosi problemi di ordine pratico, che si sono tristemente riflessi sulla tempistica e sui costi della realizzazione delle opere. Il testo dell'art. 49 prevede al comma 1-ter che "dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 49 del decreto-legge n. 1 del 2012, è abrogato l'articolo 186 del D.Lgs. n. 152/06, previsione confermata in premessa del Decreto 161/2012 Veniamo ai contenuti del nuovo D.M. 161/2012: i materiali di scavo vengono quindi definiti con precisione quali il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera, come gli scavi in genere, la perforazione, la trivellazione, la palificazione, ecc. I materiali da scavo potranno contenere anche calcestruzzo, bentonite ed altri materiali cementizi sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti all'interno del regolamento. Tali condizioni devono essere preventivamente verificate a carico del proponente che provvede, nell'ambito dell'approvazione del progetto definitivo, alla redazione e trasmissione del cosiddetto "Piano di Utilizzo" ai sensi dell'art. 5, il quale definisce con precisione l'ubicazione dei siti di produzione dei materiali di scavo, dei siti di utilizzo e individuazione dei processi industriali di impiego, nonché le operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali dei materiali stessi. Con il decreto ministeriale viene stabilito il fondamentale principio che il materiale da scavo è un sottoprodotto, di cui all'art 183 e in applicazione dell'art 184-bis, comma 1 del D.Lgs 152/2006, se sono rispettate le seguenti quattro condizioni: " il materiale da scavo deve essere generato durante la realizzazione dell'opera (vengono escluse le attività di cava); " il materiale da scavo deve essere riusato nell'esecuzione della stessa o di un'altra opera in conformità al Piano di Utilizzo che vedremo in seguito; " il materiale da scavo deve essere idoneo ad essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; " il materiale da scavo deve soddisfare i requisiti di qualità ambientale. La definizione di sottoprodotto è evidentemente opposta rispetto a quella di rifiuto, ne consegue che il materiale può essere riutilizzato nell'ambito del cantiere o in altre opere senza doverlo trattare come uno scarto con costi minori in termini di gestione, trasporto ed eventuale smaltimento. Il decreto si compone di 15 articoli e 9 allegati: Notevole importanza riveste l'articolo 5 che tratta il Piano di Utilizzo il quale che deve essere presentato all'Autorità competente almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, la trasmissione può avvenire anche solo per via telematica. Per Autorità competente si intende l'Ente che autorizza la realizzazione dell'opera oppure, in caso di opere soggette a valutazione di impatto ambientale, il ministero dell'Ambiente o la Regione. Il piano di utilizzo stabilisce le modalità di produzione, gestione e riutilizzo dei materiali di scavo garantendo le tempistiche per la realizzazione delle opere, ha una durata limitata ed una volta scaduto viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il materiale come rifiuto e quindi di smaltirlo. Tale effetto si produce anche nel caso di violazione degli obblighi assunti dall'impresa contenuti nel predetto piano. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto viene precisato che sono comunque esclusi i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti questo per evitare che materiali pericolosi non vengano smaltiti secondo le previsioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006. In conformità a quanto disposto all'articolo 4 del decreto, conformemente a quanto previsto dai piani di utilizzo, il materiale da scavo potrà essere riutilizzato nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali. Ma anche in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava. Nel caso di situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore, così come disposto dall'articolo 6 del decreto, la sussistenza dei requisiti può essere attestata mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il piano di Lavoro deve essere comunque presentato entro 15 giorni dalla data della predetta dichiarazione. Tale dichiarazione non può essere applicata a siti interessati da interventi di bonifica. Con le disposizioni transitorie contenute all'articolo 15, viene previsto che entro i centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, i progetti per i quali e' in corso una valutazione di impatto ambientale relativa all'utilizzabilità del materiale da scavo, possono essere assoggettati alla disciplina del piano di utilizzo.



Testo integrale del - Decreto 161 del 10 agosto 2012 - (Allegati).

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