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ANNULLAMENTO - Relazione di Riferimento - D.M. 272/2014

2017.11.20 - Nota TAR del Lazio n° 11542 dispone l'Annullamento DM 272/2014 che disciplinava le modalità operative per la predisposizione della Relazione di Riferimento. Le motivazioni risiedono nell'errato iter di approvazione legato al fatto che, trattandosi di un Regolamento e non un mero Strumento Tecnico, avrebbe dovuto seguire l'iter disciplinato dall'art. 17 dell L.400/88.

La Relazione di Riferimento introdotta dal D.Lgs 152/2006 e dal D.Lgs 46/2014 in recepimento della Direttiva Europea 2010/75.



Relazione di Riferimento - D.M. 272/2014

2015.01.07 - Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Comunicato Ministeriale di adozione, entra ufficialmente in vigore dal 07.01.2015 il Decreto Ministeriale 272/2014 del 13/11/2014 che definisce tempistiche e modalità di presentazione della Relazione di Riferimento.

Il D.Lgs 46/2014 del'11/04/2014 ha modificato il Titolo IIIbis del 152/2006 e ss.mm.ii. introducendo l'obbligo di presentare la Relazione di Riferimento per i gestori di stabilimenti soggetti a AIA quale strumento chiave per la successiva gestione della chiusura/dismissione del sito produttivo. La Relazione di Riferimento dovrà contenere informazioni esaustive sullo stato di fatto delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee) in modo da fornire un valore di riferimento iniziale per la verifica di eventuale compromissione dell'ambiente da eseguirsi all'atto della dismissione e ripristino ambientale dei luoghi.

Il 18.11.2014 viene diffuso sul sito del MATTM il D.M. 272/2014 del 13.11.2014 che definisce tempistiche e modalità di redazione e presentazione della Relazione di Riferimento. Il D.M. 272/2014 risulta infine pubblicato (il comunicato di adozione, non il D.M.) nella Gazzetta Ufficiale in data 7.01.2015 e da tale data va considerato vigente.

Verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della RR

L'Allegato 1 del D.M. 272/2014 illustra la procedura, articolata in 3 fasi, per verificare se un gestore abbia o meno l'obbligo di presentare la RR. La procedura è riassunta nel seguente schema a blocchi:

1) - Verifica dell'uso, produzione o rilascio (compresi eventuali prodotti intermedi di degradazione pericolosi) di sostanze pericolose in base al Regolamento "CLP" - (Regolamento CE n. 1272/2008)

2) - Determinazione, per ogni sostanza pericolosa, della massima quantità utilizzata, prodotta, rilasciata (o generata come prodotto intermedio di degradazione) alla massima capacità produttiva. A questa fase (prevista dal decreto) si è aggiunta l'attribuzione delle classi di pericolosità di cui alla fase successiva.

3) - Confronto delle quantità (per classi di pericolosità) con la tabella indicante le soglie (DM 272/2014, All. 1)

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Contenuti della RR

L'allegato 2 descrive in 12 punti traccia i contenuti che andrebbero riportati nella RR, con specifico riferimento alle analisi chimiche sulle matrici ambientali che dovranno riferirsi esclusivamente allo sostanze pertinenti presenti nello stabilimento come individuate all'Allegato 1.

In Allegato 3 sono riportati i criteri generali per la caratterizzazione delle matrici ambientali. Si segnala che a Maggio 2014 sono state pubblicate le Linee Guida della Commissione europea sulle Relazioni di Riferimento che forniscono ulteriori informazioni utili all'applicazione della procedura.

Tempistiche di presentazione della RR

Ai sensi di quanto indicato all'art. 3 la RR di impianti soggetti ad AIA statale è obbligatoria e indipendente dalla verifica di assoggettabilità di cui all'Allegato 1 (eccetto centrali termiche a gas naturale sopra una certa potenza), in tale caso la Relazione di Riferimento deve essere inviata entro 1 anno dall'entrata in vigore del D.M. 272 ovvero entro il 07.01.2016. Per quanto riguarda gli impianti assoggettati ad AIA Regionale o Provinciale si rimanda alle informazioni che verranno fornite dalle Autorità locali.

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