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Il proprietario incolpevole non è tenuto a provvedere alla bonifica

2015.03.04 - Corte di Giustizia Europea - Causa 534/2013. Sancito il principio "chi inquina paga" con conseguente manleva del proprietario incolpevole il quale non potrà essere più tenuto a provvedere alla bonifica del sito in relazione al fatto che la mera “custodia” del bene non legittima la imposizione dell’onere di bonifica. Ne consegue che l’unico soggetto obbligato è il responsabile della contaminazione e, in subordine, la pubblica amministrazione.

E' infatti la pubblica amministrazione la sola titolata a doversi attivare per la bonifica dell'area; in tale eventualità il proprietario incolpevole sarà tenuto al solo pagamento dell'onere reale conseguente alla realizzazione della bonifica corrispondente al più al valore di mercato del bene stesso dopo l'esecuzione dell'intervento pubblico (art. 253).

Sul proprietario non colpevole di aver causato l'evento continuano a gravare gli obblighi previsti dalla Parte IV ovvero l'obbligo di comunicazione del riscontro del superamento delle CSC in caso di contaminazioni "storiche" (art. 242 c.1 - e art. 245 c.2) nonché attuare le misure di prevensione secondo la procedura di cui all'art. 242 (art. 245 c.2) come definite dal art. 240 lettera i).

Nel caso in cui gli interventi vengano realizzati dalla Pubblica Amministrazione, il proprietario non responsabile può essere tenuto a rimborsare le relative spese "nei limiti del valore di mercato del sito determinato a sefuito dell'esecizione degli interventi mesedimi" (art. 253) conservando il diritto di rivalersi sul responsabile dell'inquinamento. Tale ipotesi può peraltro concretizzarsi solo con provvedimento motivato della PA che giustifichi anche l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile [...]

La sentenza del 4 marzo 2015 quindi costituisce un colpo durissimo alle strategie Ministeriali attuate, negli ultimi anni, in particolare nei Siti di Interesse Nazonale dove i macrointerventi di bonifica attuati da soggetti pubblici sono stati finanziati in buona parte dai privati "sollecitati" a chiudere accordi transativi con l'Avvocatura dello Stato al fine di chiudere il "contenzioso legale" che li vedeva come incauti custodi del bene soggetto a contaminazione.

Al seguente link è consultabile la sentenza relativa alla Causa 534/2013 del 04.03.2015.

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