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Bonifiche di siti contaminati

Definizioni

CSC [Concentrazioni Soglia di Contaminazione]:
Livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali e' necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;

CSR [Concentrazioni Soglia di Rischio]:
Livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del D.Lgs 152/2006 e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione cosi' definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito, ovvero le concentrazioni obiettivo dell'intervento di  bonifica;

sito potenzialmente contaminato:
un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione [CSC], in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio [CSR];

sito contaminato: 
un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio [CSR], determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del Testo Unico Ambientale sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;

In definitiva per definire un sito "contaminato" si è passati da un approccio puramente tabellare [D.M. 471/99] ad un approccio basato sulle risultanze dell'Analisi di Rischio Sitospecifica [D.Lgs 152/2006] procedura che può apparire opinabile ai non addetti ai lavori ma che in realtà e governata da precisi riferimenti normativi tecnico scientifici.

Bonifica 
gli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle CSC; La scelta della migliore Tecnologia di bonifica a costi sostenibili è agevolata, oltre che dai modelli di gestione del rischio, anche dalle matrici di screening disponibili per le diverse problematiche ambientali. di seguito riportiamo la matrice redatta da ISPRA a sua volta strutturata sul modello fornito dalla Federal Remediation Technologies Roundtable al quale stati aggiunti alcuni contaminanti significativi ai sensi della normativa italiana vigente in tema di siti contaminati.

Ulteriori informazioni sull'applicabilità e i costi delle tecnologia di bonifica sono reperibili sul sito Bonifiche On Line della provincia di Milano.

Sempre sul sito della Provincia di Milano viene fornito un utile pagina per la verifica preliminare di applicabilità di molteplici tecnologie di bonifica alle diverse matrici ambientali. A seguito della verifica preliminare, una volta individuata la tecnologia o le tecnologie applicabili, si consiglia di verificare i singoli manuali EPA per approfondire la tematica in maniera più sito specifica.

Bonifica della fase insatura

La bonifica della porzione insatura del terreno mira principalmente alla rimozione dei composti volatili VOC ottenuta previo estrazione forzata di aria dal terreno [SVE] o alla ventilazione forzata con estrazione in depressione a valle [soil venting]. 
In condizioni statiche, la porzione insatura del terreno è caratterizzata da una fase gassosa pressoché satura di composti volatili. In seguito alla ventilazione del suolo, indotta da unoo più pozzi di estrazione vapori, s'instaurano le condizioni dinamiche, che portano da un lato allo strippaggio dei composti presenti in fase gassosa e dall'altro ad una ulteriore volatilizzazione dei composti volatili.

L'efficacia di tali sistemi è fortemente influenzata dalla tessitura del suoli; in un suolo a granulometria fine l'estrazione forzata è impedita mentre funziona ottimamente in terreni ghiaioso sabbiosi.
Altro parametro per valutare a priori la validità dell'intervento di estrazione e/o ventilazione è la volatilità stessa del composto inquinante: un inquinamento da idrocarburi leggeri verrà agevolmente rimosso in breve tempo mentre idrocarburi a catena lunga [>12 atomi di C] offriranno maggiore resistenza al tentativo di rimozione.

Messa in sicurezza della falda

Se in seguito ad un incidente o come conseguenza di una condotta fraudolenta nella gestione di sostanza inquinanti si verifica il superamento dei limiti normativi per quanto riguarda la concentrazione delle sostanze comprese in tabella 2 nell'allegato 5, occorrerà in via preliminare limitare fin da subito il propagarsi del plume di contaminazione.

Il D.Lgs n°4 del 16 gennaio 2008 correttivo al T.U.A. ha introdotto importanti modifiche alla parte inerente la bonifica della falda, in particolare l'Art 43 del correttivo prevede che:"All'allegato I al Titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 "Criteri generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sitospecifica", nella voce relativa alle "Componenti dell'analisi di rischio da parametrizzare", trattino relativo al punto di conformità per le acque sotterranee, le parole da "rappresenta il punto fra la sorgente" a "dalla sorgente di contaminazione" sono sostituite dalle seguenti:"Il punto di conformità per le acque sotterranee rappresenta il punto a valle idrogeologico della sorgente al quale deve essere garantito il ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del corpo idrico sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali, secondo quanto previsto nella parte terza (in particolare articolo 76) e nella parte sesta del presente decreto (in particolare articolo 300). Pertanto in attuazione del principio generale di precauzione, il punto di conformità deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica e la relativa CSR per ciascun contaminante deve essere fissata equivalente alle CSC di cui all'allegato 5 della parte quarta del presente decreto".

La bonifica della falda o semplicemente la messa in sicurezza di emergenza si eseguono applicando diverse tecnologie in funzione dell'entita, della tipologia e dell'estensione della contaminazione. si suddividono in interventi in situ e ex sito ai quali si affiancano gli interventi di confinamento fisico con barriere impermeabili o barriere reattive permeabili. limitandoci agli interventi in sito i più diffusi si realizzano creando un fronte di emungimento che consenta di intercettare completamente l'area interessata dalla contaminazione estraendo acque sotterranee da un numero adeguato di pozzi o piezometri. Prima di essere scaricate in fognatura o reimmesse in falda [previo autorizzazione] le acque debbono subire opportuni trattamenti per raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente. 
A tal fine vengono installati in sito degli impianti di Pump & Treat costituiti da un congruo numero di serbatoi in acciaio o vetroresina contenenti materiale filtrante. Generalmente si impiega del carbone attivo, materiale dotato di una notevole superficie specifica e risulta particolarmente indicato per la rimozione degli idrocarburi. Se le acque risultano contaminate anche da MTBE risulta necessario introdurre un'ulteriore stadio di filtrazione su zeoliti in serie ai normali filtri a carbone attivo.

Contaminazione da metalli
La presenza di composti inorganici nel terreno in concentrazioni superiori ai limiti normativi spesso è sintomatica di interramento abisivo di residui di lavorazione. la pericolosità connessa è minore se confrontata con i composti volatili o le diossine ma in alcuni casi [cromo VI, mercurio, piombo] le conseguenze dal punto di vista sanitario sono tutt'altro che trascurabili.
La loro mobilità nel terreno è limitata e anche la possibilità di raggiungere il bersaglio umano è scarsa [fatta eccezione per l'Hg]; tuttavia particolari condizioni acide o riducenti possono favorire la lisciviazione dei metalli in fase liquida incrementandone notevolmente la mobilità. 

La rimozione del rischio si ottiene spesso con la copertura [capping superficiale] del sito eliminando in tal modo i percorsi diretti di esposizione [ingestione di suolo e contatto dermico]. Nel caso del mercurio tuttavia la semplice copertura non è sufficiente a garantire un'adeguata protezione ai fruitori del sito pertanto si impone l'applicazione di tecnologie di bonifica complesse e onerose. Le proprietà fisiche-chimiche dei metalli e i principali sistemi per la loro rimozione dal terreno sono raccolti qui


Certificazione Avvenuta Bonifica

Il procedimento riguarda la conclusione degli interveti di bonifica, la cui conformità ai progetti di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa così come autorizzati in base art. 248 c. 2 vengono accertati dalla Provincia, mediante apposita certificazione sulla base della relazione tecnica predisposta dall'ARPA territorialmente competente (art. 248 c.2). Il procedimento ha inizio su apposita istanza da parte del soggetto autorizzato all'intervento di bonifica e deve essere inviata all'ufficio competente della Provincia, Servizio Bonifiche siti contaminati. L'istanza deve essere accompagnata da una relazione tecnica di fine lavori predisposta dal direttore dei lavori. Il procedimento può essere sospeso in caso in cui la documentazione risulti incompleta o non conforme alle richieste Si precisa inoltre, che per l'avvio del procedimento dovrà pervenire anche la relazione tecnica predisposta da ARPA ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D. Lgs 152/06.
L'istruttoria si conclude entro 90 giorni dalla presentazione della domanda con il rilascio della certificazione e la contestuale esposizione all'albo pretorio della Provincia.
Come riferimento per tecnico per la predisposizione della documentazione da allegare all' istanza di certificazione si può far riferimento a quanto riportato dalla Provincia di Milano nella pagina dedicata.

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Note Legali

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News

2023.10.27 - il MASE risponde a un interpello della Provincia di Novara in merito alla definizione di EOW in riferimento alle CSR o alle CSC in un ambito di bonifica.

2023.09.25 - il MASE ha pubblicato i Chiarimenti Interpretativi in riferimento all'ambito di applicazione del DM 45/2023.

2023.05.11 - entra in vigore il Decreto MASE n°45 del 26.01.2023 che costituisce il Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'art. 242-ter, c.3 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

2020.10.14 - Decreto direttoriale MinAmbiente 14 ottobre 2020, n. 130 Bonifiche di aree ricadenti nei Siti di Interesse Nazionale (SIN) - Modulistica per la presentazione dell'istanza ai fini dell'approvazione del Piano di caratterizzazione - Articolo 242, comma 3 e 252 del Dlgs 152/2006.

2020.09.11 - Entra in voigore il 15 settembre 2020 la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale che modifica, tra gli altri, la Parte IV del T.U.A. la Legge 120/2020 riordina l'iter delle bonifiche ambientali introducendo importanti semplificazioni con particolare riferimento ai Siti di Interesse Nazionale.

2018.01.30 - Nota della Direzione Generale del MATTM con oggetto: Obblighi del proprietario non responsabile della contaminazione e onere probatorio. Inquinamento diffuso. vai al testo della nota prot. 0001495.

2016.02.15 - é on line il PORTALE TELEMATICO PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEI CANTIERI DI BONIFICA

ePlat.1

Il nuovo Portale WEB, denominato ePlat.1 è stato applicato al Cantiere denominato "Lavori di realizzazione della Piattaforma Logistica in area portuale compresa tra lo Scalo Legnami e l'ex-Italsider e conseguenti opere di collegamento - prog. A.P.T. n° 1563".

2015.03.04 - Corte di Giustizia Europea - Causa 534/2013. Sancito il principio "chi inquina paga" con conseguente manleva del proprietario incolpevole il quale non potrà essere più tenuto a provvedere... Per saperne di più...

2015.02.12 - Decreto 12 febbraio 2015, n. 31 - Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

TANK

2013.03.15 - Linee Guida sui serbatoi interrati - aggiornamento del documento realizzato nel 2004 dal Gruppo di Lavoro ARPA Lombardia istituito con Decreto n. 130 del Direttore Generale del 29 marzo 2002. Lo scopo di queste linee guida agenziali è fornire dei riferimenti tecnici e amministrativi con riferimento agli aspetti connessi alla tutela ambientale, si rimanda agli altri Enti per quanto concerne gli altri aspetti di specifica competenza (sanitari, sicurezza e prevenzione incendi...).

Link

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Pagina dedicata ai Siti contaminati.

ISS - Istituto Superiore di Sanità, Banca Dati Siti Contaminati.

Bonifiche On-line è un servizio consultivo che, a partire dalla normativa nazionale vigente in materia, rende disponibili, in modo chiaro ed immediato, la normativa, i procedimenti e gli aspetti tecnico operativi in materia di bonifica di siti contaminati.

BTA - Scelta delle migliori tecnologie di Bonifica OnLine - Regione Puglia