Bonifiche di siti contaminati
Definizioni
CSC [Concentrazioni
Soglia di Contaminazione]:
Livelli di contaminazione delle matrici ambientali che
costituiscono valori al di sopra dei quali e' necessaria la
caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come
individuati nell'Allegato 5 alla parte
quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente
contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o
naturali che abbiano determinato il superamento di una o più
concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari
al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;
CSR [Concentrazioni
Soglia di Rischio]:
Livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso
per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito
specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte
quarta del D.Lgs 152/2006 e sulla base dei risultati del piano di
caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e
la bonifica. I livelli di concentrazione cosi' definiti costituiscono i
livelli di accettabilità per il sito, ovvero le concentrazioni
obiettivo dell'intervento di bonifica;
sito potenzialmente
contaminato:
un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze
inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai
valori di concentrazione soglia di contaminazione [CSC], in attesa di
espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio
sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare
lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni
soglia di rischio [CSR];
sito
contaminato:
un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio
[CSR], determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui
all'Allegato 1 alla parte
quarta del Testo Unico Ambientale sulla base dei risultati del piano di
caratterizzazione, risultano superati;
In definitiva per definire un sito
"contaminato" si è passati da un approccio puramente tabellare [D.M.
471/99] ad un approccio basato sulle risultanze dell'Analisi
di Rischio Sitospecifica [D.Lgs 152/2006] procedura
che può apparire opinabile ai non addetti ai lavori ma che in realtà e governata da precisi riferimenti
normativi tecnico scientifici.
Bonifica
gli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel
suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle CSC;
La scelta della migliore Tecnologia di bonifica a costi sostenibili è agevolata, oltre che dai modelli di gestione del rischio,
anche dalle matrici di screening disponibili
per le diverse problematiche ambientali.
di seguito riportiamo la matrice redatta da ISPRA
a sua volta strutturata sul modello fornito dalla Federal Remediation Technologies Roundtable
al quale stati aggiunti alcuni contaminanti significativi ai sensi della normativa italiana vigente in tema di siti contaminati.
Ulteriori informazioni sull'applicabilità e i costi delle tecnologia di bonifica sono reperibili sul sito Bonifiche On Line della provincia di Milano.
Sempre sul sito della Provincia di Milano viene fornito un utile pagina per la verifica preliminare di applicabilità di molteplici tecnologie di bonifica alle diverse matrici ambientali. A seguito della verifica preliminare, una volta individuata la tecnologia o le tecnologie applicabili, si consiglia di verificare i singoli manuali EPA per approfondire la tematica in maniera più sito specifica.
Bonifica della fase insatura
La bonifica della porzione insatura
del terreno mira principalmente alla rimozione dei composti
volatili VOC ottenuta previo
estrazione forzata di aria dal terreno [SVE] o alla ventilazione
forzata con estrazione in depressione a valle [soil venting].
In condizioni statiche, la porzione insatura del terreno è
caratterizzata da una fase gassosa pressoché satura di composti
volatili. In seguito alla ventilazione del suolo, indotta da unoo più
pozzi di estrazione vapori, s'instaurano le condizioni dinamiche, che
portano da un lato allo strippaggio dei composti presenti in fase
gassosa e dall'altro ad una ulteriore volatilizzazione dei composti
volatili.
L'efficacia di tali sistemi è
fortemente influenzata dalla tessitura del suoli; in un suolo a
granulometria fine l'estrazione forzata è impedita mentre funziona
ottimamente in terreni ghiaioso sabbiosi.
Altro parametro per valutare a priori la validità dell'intervento di
estrazione e/o ventilazione è la volatilità stessa del composto
inquinante: un inquinamento da idrocarburi leggeri verrà agevolmente
rimosso in breve tempo mentre idrocarburi a catena lunga [>12
atomi di C] offriranno maggiore resistenza al tentativo di rimozione.
Messa in sicurezza della
falda
Se in seguito ad un incidente o come conseguenza di una condotta fraudolenta nella gestione di sostanza inquinanti si verifica il superamento dei limiti normativi per quanto riguarda la concentrazione delle sostanze comprese in tabella 2 nell'allegato 5, occorrerà in via preliminare limitare fin da subito il propagarsi del plume di contaminazione.
Il D.Lgs n°4 del 16 gennaio 2008 correttivo al T.U.A. ha introdotto importanti modifiche alla parte inerente la bonifica della falda, in particolare l'Art 43 del correttivo prevede che:"All'allegato I al Titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 "Criteri generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sitospecifica", nella voce relativa alle "Componenti dell'analisi di rischio da parametrizzare", trattino relativo al punto di conformità per le acque sotterranee, le parole da "rappresenta il punto fra la sorgente" a "dalla sorgente di contaminazione" sono sostituite dalle seguenti:"Il punto di conformità per le acque sotterranee rappresenta il punto a valle idrogeologico della sorgente al quale deve essere garantito il ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del corpo idrico sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali, secondo quanto previsto nella parte terza (in particolare articolo 76) e nella parte sesta del presente decreto (in particolare articolo 300). Pertanto in attuazione del principio generale di precauzione, il punto di conformità deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica e la relativa CSR per ciascun contaminante deve essere fissata equivalente alle CSC di cui all'allegato 5 della parte quarta del presente decreto".
La bonifica della falda o
semplicemente la messa in sicurezza di emergenza si eseguono applicando diverse tecnologie in funzione dell'entita, della tipologia e dell'estensione della contaminazione. si suddividono in interventi in situ e ex sito ai quali si affiancano gli interventi di confinamento fisico con barriere impermeabili o barriere reattive permeabili.
limitandoci agli interventi in sito i più diffusi si realizzano creando
un fronte
di emungimento che consenta di intercettare completamente l'area interessata dalla contaminazione
estraendo acque sotterranee da un numero adeguato di pozzi o piezometri. Prima di
essere scaricate in fognatura o reimmesse in falda [previo
autorizzazione] le acque debbono subire opportuni trattamenti per raggiungere
gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente.
A tal fine vengono installati in sito degli impianti di Pump &
Treat costituiti da un congruo numero di serbatoi in acciaio o
vetroresina contenenti materiale filtrante. Generalmente si impiega del carbone attivo,
materiale dotato di una notevole superficie specifica e risulta
particolarmente indicato per la rimozione degli idrocarburi. Se le
acque risultano contaminate anche da MTBE risulta
necessario introdurre un'ulteriore stadio di filtrazione su zeoliti in
serie ai normali filtri a carbone attivo.
Contaminazione da metalli
La presenza di composti inorganici nel
terreno in concentrazioni superiori ai limiti normativi spesso è
sintomatica di interramento abisivo di residui di lavorazione. la
pericolosità connessa è minore se confrontata con i composti volatili o
le diossine ma in alcuni casi [cromo VI, mercurio, piombo] le
conseguenze dal punto di vista sanitario sono tutt'altro che
trascurabili.
La loro mobilità nel terreno è limitata e anche la possibilità di
raggiungere il bersaglio umano è scarsa [fatta eccezione per l'Hg];
tuttavia particolari condizioni acide o riducenti possono favorire la
lisciviazione dei metalli in fase liquida incrementandone notevolmente
la mobilità.
La rimozione del rischio si ottiene spesso con la copertura [capping
superficiale] del sito eliminando in tal modo i percorsi diretti di
esposizione [ingestione di suolo e contatto dermico]. Nel caso del
mercurio tuttavia la semplice copertura non è sufficiente a garantire
un'adeguata protezione ai fruitori del sito pertanto si impone
l'applicazione di tecnologie di bonifica complesse e onerose. Le
proprietà fisiche-chimiche dei metalli e i principali sistemi per la
loro rimozione dal terreno sono raccolti qui
Certificazione Avvenuta Bonifica
Il procedimento riguarda la conclusione degli interveti di bonifica,
la cui conformità ai progetti di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza
operativa così come autorizzati in base art. 248 c. 2 vengono accertati dalla Provincia,
mediante apposita certificazione sulla base della relazione tecnica predisposta dall'ARPA
territorialmente competente (art. 248 c.2).
Il procedimento ha inizio su apposita istanza da parte del soggetto autorizzato
all'intervento di bonifica e deve essere inviata all'ufficio competente della Provincia,
Servizio Bonifiche siti contaminati.
L'istanza deve essere accompagnata da una relazione tecnica di fine lavori predisposta
dal direttore dei lavori.
Il procedimento può essere sospeso in caso in cui la documentazione risulti incompleta o
non conforme alle richieste Si precisa inoltre, che per l'avvio del procedimento dovrà
pervenire anche la relazione tecnica predisposta da ARPA ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D. Lgs 152/06.
L'istruttoria si conclude entro 90 giorni dalla presentazione della domanda con il
rilascio della certificazione e la contestuale esposizione all'albo pretorio della Provincia.
Come riferimento per tecnico per la predisposizione della
documentazione da allegare all'
istanza di certificazione si può far riferimento
a quanto riportato dalla Provincia di Milano nella pagina dedicata.
Note Legali
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